La biosicurezza nei laboratori

La biosicurezza nei laboratori

Sicurezza sul lavoro e la biosicurezza nei laboratori

Rischio biologico nei laboratori

La sicurezza biologica è legiferata e valutata per ridurre al minimo il rischio di malattie acquisite in laboratorio e garantire un adeguato contenimento per le attività che utilizzano materiali a rischio biologico.  Il D.Lgs. 81/08 (titolo X) definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici con la relativa attribuzione ai gruppi 2, 3 e 4.

Agenti biologici e gruppi di appartenenza

Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si
propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

livello di Biosicurezza

I microrganismi classificati devono essere manipolati in laboratori dotati di adeguate caratteristiche di sicurezza. L’assegnazione di un dato livello di Biosicurezza per le attività di laboratorio con uno specifico microrganismo deve derivare dalla valutazione del rischio, piuttosto che essere fatta automaticamente in base al solo gruppo di rischio cui l’agente patogeno appartiene.

L’assegnazione deve tener conto del microrganismo usato, cosi come delle specifiche lavorazioni da svolgere, delle strutture e attrezzature di cui si dispone e delle pratiche operative e procedure necessarie per lavorare in sicurezza.

I laboratori vengono distinti in laboratori di base (Livello di Biosicurezza 1 e 2), di contenimento (Livello di Biosicurezza 3) e di massimo contenimento (Livello di Biosicurezza 4), come meglio specificato nell’Allegato XLVII – Specifiche sulle misure di Contenimento e sui Livelli di Contenimento.

La biosicurezza nei laboratori. Da Esigea.

Fonti bibliografiche:

  • Decreto legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e successive modifiche ed integrazioni): Titolo X esposizione ad agenti biologici.
  • Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
  • Manuale di Sicurezza nei laboratori Edizione Italiana preparato dall’Airespsa e dall’ISPESL.

Esigea